DOMANDE - CRISTINA COSTARELLI ANP

Cristina Costarelli
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Se un alunno viene accolto in aule Covid, può rientrare in classe nel caso in cui il malessere presentato si risolva?
 
La risposta è negativa; dopo l’accesso in aula Covid (che deve avvenire solo per sintomi ad esso riconducibili) è necessario seguire il protocollo che prevede di informare la famiglia, il prelievo dell’alunno e il rientro a scuola con certificazione medica (non esito tampone: il MMG/PLS a valutarne la necessitò o meno)
Per un caso di positività di un alunno la ASL di riferimento programma i tamponi a fine quarantena per tutti i contatti stretti, alunni e docenti. Alcuni alunni non effettuano il tampone ed altri lo effettuano in altra sede. Come avviene il rientro in queste due situazioni?
Il riferimento per le risposte sono sempre le Circolari del Ministero della Salute e i protocolli Regione/Aziende Sanitarie. In linea generale il rientro nei due casi indicati avviene come segue:
-          per gli alunni che non hanno fatto il tampone previsto dalla ASL è necessario il certificato medico del PLS o del MMG dopo il 14eseimo giorno dall’inizio della quarantena;
-          per gli alunni che hanno effettuato il tampone in altra sede non è sufficiente il tampone negativo ma occorre il certificato medico del PLS o del MMG
In caso di positività di un alunno, i docenti vengono automaticamente posti in stato di quarantena?
La questione posta ha visto un’evoluzione a partire da settembre 2019: i riferimenti da seguire sono le circolari del Ministero della Salute e i Protocolli Regione/Aziende Sanitarie, che accolgono le indicazioni del Ministero della Sanità adeguandole al contesto scolastico.
Sullo specifico argomento della positività dei docenti, la maggior parte dei Protocolli delle Aziende Sanitarie pone in quarantena immediatamente i docenti di scuola dell’infanzia e primaria, mentre per la secondaria si chiede ai docenti una autodichiarazione (impostata dall’autorità sanitaria secondo precisi parametri) e sulla base delle risposte viene decisa la necessità del provvedimento di quarantena o meno.
Un docente rientra da un paese straniero identificato come zona ad alto rischio di contagio. L’Autorità Sanitaria consiglia al docente di effettuare il tampone molecolare, ma il docente rimane in attesa di appuntamento che sicuramente verrà dato dopo la data in cui dovrebbe riprendere servizio. Come vanno considerati i giorni di assenza in attesa del tampone?
Secondo l’art. 87 c.1 del DL 18/2020, convertito in Legge 27 del 24 aprile 2020, il periodo di quarantena è equiparato a ricovero ospedaliero. In ogni caso si consiglia al Ds di agire secondo quanto dichiarato nella certificazione medica: se il medico riferisce le cause dell’assenza alle condizioni dell’art. 87 c.1 del DL 18/2020 l’assenza sarà imputata a ricovero ospedaliero, negli altri casi a malattia.
Se il genitore diffida il Dirigente Scolastico rispetto all’applicazione delle misure anti-Covid (mascherina e distanziamento), come deve agire il DS?
Il Ds non è tenuto a rispondere né a prendere in considerazione la diffida del genitore. Per cortesia istituzionale può rispondere che il suo agire si limita alla messa in atto della normativa preventiva del rischio prevista dalle autorità competenti.
Rispetto all’eventuale rifiuto di far indossare la mascherina al proprio figlio, il DS procede a segnalare l’inadempimento al Tribunale dei minorenni e alla Procura della Repubblica.
Docente in isolamento precauzionale, deve essere posto in situazione di malattia dal proprio medico?
La risposta è no. Il Decreto Ministro PA-Funzione Pubblica 19 ottobre 2020 dispone infatti che il lavoratore in isolamento precauzionale svolge l’attività del proprio profilo in modalità agile. Nel caso del docente si tratta di attività in DAD. A scuola, per le classi in presenza, il DS organizza per quanto possibile la vigilanza con l’organico potenziato e ove non lo fosse, può nominare una sostituzione limitatamente alle ore necessarie in presenza.
Qualora sia proprio il medico a disporre in malattia il docente in isolamento precauzionale, secondo l’art. 87 c. 1 DL 18/20 convertito L. 27/20, come modificato da art. 26, comma 1-quinquies, DL 104/20 convertito L. 126/20, il lavoratore non è tenuto alla prestazione lavorativa e la malattia è equiparata a ricovero ospedaliero.
Il docente posto in isolamento precauzionale, è tenuto a svolgere attività in DDI?
La risposta è affermativa, a meno che non sia stato posto in stato di malattia. Per ogni diversa situazione secondo l’ipotesi di CCNI, all’articolo 1, comma 3, che disciplina la prestazione lavorativa a distanza, il docente è tenuto a svolgere attività in DDI, compatibilmente con le possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive (vigilanza delle classi in presenza con organico di potenziamento). Qualora non risulti possibile in alcun modo, si potrà ricorrere alla nomina di supplenti anche solo per le ore relative al completamento della copertura del servizio settimanale.
In caso di positività di un alunno, i docenti che risultano contatti stretti entro le 48 ore precedenti l’ultimo contatto con il caso positivo, vengono automaticamente posti in quarantena dall’autorità sanitaria?
La disposizione di quarantena per i docenti, secondo la maggior parte dei protocolli sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, non è automatica: ai docenti può essere infatti richiesta una dichiarazione relativamente al rispetto delle misure anti Covid (distanziamento, areazione aula, igienizzazione, mascherina indossata) in seguito a cui le Équipe anti-Covid possono anche non prescrivere la quarantena. In linea generale, per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria è quasi sempre prevista quarantena, mentre non lo è per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In ogni caso è necessario riferirsi rigorosamente alle disposizioni dei Protocolli delle singole Aziende Sanitarie che hanno una propria autonomia di gestione delle situazioni di contagio, nel rispetto della normativa nazionale.
In alcune scuole superiori del Lazio è stato comunicato dalla Polizia Municipale ai DS che le classi devono uscire distanziate di 5 minuti per evitare assembramenti. Sono stati considerati i tempi che diventerebbero molto lunghi?
In merito a tale indicazione, la normativa scolastica sulle misure di prevenzione anti-Covid non indica tale disposizione perentoria. Il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” prevede che “ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti (di ingresso e di uscita) in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.” Pertanto il DS deve organizzare i momenti di entrata e di uscita nel miglior modo possibile per evitare assembramenti e deflusso in assenza di distanziamento, ma non è previsto lo scaglionamento delle classi a 5 minuti una dall’altra che renderebbe i tempi eccessivamente dilatati
Docente in condizione di fragilità fino al 31 gennaio, chiede di rientrare in servizio l’1 febbraio: il DS lo può consentire?
E’ opportuno in tale circostanza che il DS, prima di consentire la ripresa dell’attività lavorativa in presenza, indichi al lavoratore di sottoporsi a nuova visita dal Medico Competente della scuola. Infatti, considerato il portarsi dello stato di emergenza sanitaria dopo il 31 gennaio, è opportuno che il M.C. indichi al DS se il lavoratore è in condizione di salute per il rientro in presenza
Chi sono e quali ruoli hanno i terminali associativi?
Detti anche RSA, sono i rappresentanti che i sindacati (non solo quelli rappresentativi) hanno facoltà di designare come propri delegati presso ogni scuola. Essi possono:
·         indire assemblee
·         affiggere comunicati
·         fare proselitismo
·         indire scioperi a livello di istituto
Non possono partecipare alle relazioni sindacali di istituto, a meno che il sindacato territoriale non li designi come parte della propria delegazione
Assegnazione dei docenti alle classi: il DS può operare senza la Delibera dei criteri da parte del Consiglio di Istituto?
 
L’atto dell’assegnazione dei docenti alle classi è competenza del DS nell’ambito delle prerogative di gestione e organizzazione degli uffici (art. 25 del D.lgs. 165/2001). L’azione dirigenziale mantiene comunque il riferimento ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto (art. 10 del D.lgs. 297/94); è da tenere ben presente che si tratta di criteri da cui il dirigente po' discostarsi per motivazioni anche di carattere riservato.
In Collegio docenti, al momento dell’approvazione del verbale, un docente riprende un argomento discusso nella seduta precedente chiedendo di rivedere una delibera approvata a limitata maggioranza. Come deve agire il DS?
 
È necessario chiarire che esiste una netta distinzione tra la delibera e il verbale che ne certifica il suo svolgimento fisico e sostanziale. La delibera coincide con la manifestazione della volontà dell’organo così come si è formata durante la seduta; il verbale è il documento che prova l’esistenza dell’avvenuta deliberazione. I due atti sono così distinti: “la manifestazione di volontà che costituisce il contenuto della deliberazione e la verbalizzazione che riproduce tale manifestazione, attestandone l’esistenza” (Consiglio di Stato, n.6208 dell’11 dicembre 2001). Questi due dispositivi, delibera e verbale, da un punto di vista strettamente giuridico, non sono infatti interdipendenti, giacché la “determinazione volitiva dell’organo” non dipende dall’elemento formale del verbale. Il Consiglio di Stato (sez. II n. 11114/1980) inoltre ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.
 
L’approvazione del verbale può avvenire in un momento non contestuale alla delibera, tenendo conto di  quanto espresso dal TAR Lazio, 2/02/2004, n.939,  che così afferma: “l’approvazione del verbale non è elemento costitutivo della delibera collegiale né elemento essenziale dell’atto che la documenta, ma soltanto momento di perfezionamento dell’iter procedurale, che ha rilievo determinante per i componenti del Collegio che hanno adottato la delibera, lasciando aperto il termine per una loro eventuale impugnativa di detto verbale”.
Un sindacato intima al DS di convocare il Collegio dei docenti, a seguito della richiesta di un terzo dei docenti, per discutere come argomento in ordine del giorno quale sia il  numero massimo degli alunni nuovi iscritti nelle aule, nel rispetto della capienza delle aule e del numero dei disabili. Il DS deve accogliere la richiesta?
L’unico argomento indicato all’ordine del giorno non è di competenza del Collegio docenti: la questione del numero massimo di alunni per classe, sia rispetto all’affollamento delle aule, sia rispetto al numero di alunni disabili, è regolamentata da norme di legge. Pertanto il DS, unico responsabile della richiesta di organico, procede a predisporre la proposta all’Ambito Territoriale sulla base dei requisiti di legge senza dover consultare e chiedere delibere agli organi collegiali.
Si può assegnare un docente con contratto Covid all’insegnamento di disciplina in una classe?
Non è possibile. I docenti con contratto Covid (contratto di supplenza breve e temporanea) devono essere assegnati ad attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti (come definito dal decreto Sostegni bis). Il DS potrà assegnare loro anche attività di sostituzione dei docenti assenti, ma non in modo esclusivo.
Un’ipotesi di profilo dei docenti Covid può essere la seguente:
-          Sostituzione docenti assenti
-          Svolgimento attività inerenti l’ed. civica, nell’ambito del Curricolo di Istituto, con approfondimenti legati alle rispettive competenze disciplinari
-          Svolgimento di moduli di recupero e di potenziamento nelle classi che ne evidenziano la necessità in corso d’anno, in base alle rispettive classi di concorso.
In attesa dell’assegnazione dei docenti aventi diritto da GPS, è possibile stipulare contratti al 30 giugno con clausola a supplenti convocati da Graduatoria di Istituto?
Non è possibile procedere secondo quanto indicato nella domanda, in quanto, ai sensi dell’art. 41 CCNL: “I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie”. Non è pertanto possibile stipulare un contratto con una data indeterminata di conclusione, dipendente dall’assegnazione dell’avente diritto da GPS. Si può procedere con contratti brevi da 7 giorni + 7 oppure da 10 giorni+10, con la consapevolezza della difficoltà a reclutare supplenti da graduatorie di Istituto finché non sono concluse le operazioni di assegnazione da GPS.
Una docente ha subito una frattura al polso esternamente alla scuola e vuole rientrare in servizio con il gesso, pur essendo assegnata ad un alunno disabile grave. Il Ds può/deve consentire il rientro della docente?
La docente può rientrare anche con il gesso al termine del periodo indicato nel certificato medico come prognosi. Per assicurarsi da ogni responsabilità il DS deve richiedere alla docente una certificazione medica con esplicita dichiarazione di piena idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo di docente di sostegno.
Un docente comunica a scuola la propria assenza il 5 marzo. Il giorno stesso e nei 2 giorni successivi non si reca dal medico, pensando di poterlo fare al termine del periodo di malattia, cioè il quarto giorno dalla comunicazione dell’assenza per malattia. Il medico si rifiuta di rilasciare il certificato retrodatato: è corretto questo diniego? Quale situazione si prospetta al docente rispetto ai giorni di assenza?
Il diniego del medico è rispondente a quanto prevede la normativa e cioè che il medico non possa rilasciare certificati retrodatati; d’altro canto lo stato di malattia del lavoratore inizia con la data indicata dal medico. Pertanto, nel caso in questione, per il docente si apre la condizione dell’assenza ingiustificata per 3 giorni, con tutte le conseguenze previste dal CCNL e normativa annessa.
Una docente si presenta alla convocazione da GPS presso la scuola polo con la rettifica di punteggio prodotta dalla scuola in cui è stata convocata da Graduatoria di istituto, a seguito di sua segnalazione di errore di calcolo di punteggio nelle graduatorie pubblicate dall’Ambito Territoriale di riferimento. Il Ds della scuola polo può accogliere e considerare tale decreto di rettifica?
Il DS della scuola polo non può considerare il decreto di rettifica in questione: secondo l’OM 60/2020 – art. 9 – le graduatorie pubblicate dagli Ambiti Territoriali sono immediatamente definitive ed impugnabili solo per ricorso amministrativo al Tar o al Consiglio di Stato. Probabilmente gli Ambiti Territoriali, qualora avessero ricevuto richieste di rettifica, potrebbero valutare di rivedere le graduatorie per il successivo anno scolastico.
In caso di cattedra a 20 ore, le due ore eccedenti vanno pagate fino al 30 giugno o fino al 31 agosto?
La discriminante per stabilire la risposta va individuata nella natura della cattedra:
-          se la cattedra è nativa a 20 ore (casi molto particolari che vengono così definiti in organico dagli Uffici provinciali per raggruppamenti orari nelle varie classi) vanno   
           pagate fino al 31 agosto;
-          se la cattedra diventa a 20 ore a seguito di attribuzione di ore residue pari o inferiori a 6 da parte del DS, vanno pagate fino al 30 giugno.
Docente in malattia fino al 22 dicembre, si riassenta dal 7 gennaio. Come viene considerato il periodo delle vacanze natalizie? Il supplente resta in servizio?
Secondo il CCNL 2006-09 all’art. 12 risulta che tra un periodo e l’altro di assenza è necessaria la ripresa del servizio. Anche la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.99, prot. n. 108127 indica che:
“…Si deve, infine, precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo d’istituto la dichiarazione dell’avvenuta ripresa del servizio”.
Anche l’ARAN con l’Orientamento Applicativo SCU_111_chiarisce che: “…la professione del docente non riguarda unicamente le attività di insegnamento ma tutta una serie di attività funzionali che possono essere svolte anche durante i periodi in cui le lezioni sono sospese. Infatti il periodo di sospensione delle lezioni è per il docente un periodo lavorativo, esclusi ovviamente i giorni festivi in esso rientranti. Quindi per far sì che il periodo di sospensione delle lezioni non venga considerato periodo di malattia, il docente dovrà formalmente manifestare la propria volontà di riprendere il servizio.”
Il supplente questi avrà diritto alla ripresa del contratto a partire dal 7 di gennaio ai sensi dell’art. 13 comma 12 della O.M. 60/2020: “Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.” Ovviamente il supplente non avrà riconosciuto il periodo della sospensione delle lezioni.
Un docente con COE (Cattedra oraria Esterna), con completamento di servizio anche in altra o altre scuole rispetto alla sede di titolarità, in quale caso può essere riassorbito con cattedra interna nella sede di titolarità?
Il docente COE può passare a cattedra interna completa (COI), nel caso in cui sia disponibile un posto nella sede di titolarità a seguito di situazioni come la quiescenza o il trasferimento di un docente della stessa classe di concorso. Tale circostanza è legittimata annualmente dal CCNI sulla mobilità, che da anni ormai prevede e conferma tale disposizione.
E’ possibile spezzare una cattedra su richiesta di un docente a tempo determinato che lo reclama in base al suo diritto di completamento di cattedra?
Richiedere il completamento è un diritto del docente a T.D., ma spezzare la cattedre è una facoltà del Dirigente Scolastico. La cattedra non può essere spezzata in caso di unitarietà della stessa. Ad esempio non si possono spezzare le ore di disciplina in una stessa classe, così come bisogna valutare attentamente la possibilità di spezzare una cattedra di sostegno su un unico alunno.
Il docente dichiarato temporaneamente inidoneo a seguito di Visita Medico Collegiale, matura il punteggio di servizio da docente?
Si, il docente temporaneamente inidoneo matura sia il punteggio di servizio annuale come docente, sia il punteggio di continuità nella sede, come indicato nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI annuale sulla mobilità.
In un istituto comprensivo vengono chiusi come seggio elettorale 3 plessi su 5; uno di quelli chiusi è anche sede della segreteria: il DS può chiudere anche i plessi che non sono seggio a motivo della chiusura della segreteria?
La risposta è negativa: nel caso in cui il DS procedesse a chiudere i plessi che non sono seggio elettorale, il suo comportamento verrebbe a configurarsi come interruzione di pubblico servizio. Rispetto all’attività della segreteria, essa va organizzata secondo quanto sarà stato definito nel Contratto di Istituto, a garanzia dei servizi per i plessi che restano aperti, trovando una soluzione per il collocamento degli Assistenti Amministrativi nei plessi aperti.
Uno studente di scuola superiore, nell’anno scolastico 2020-2021 interrompe la frequenza a gennaio per questioni di blocco psicologico e problematiche connesse. Quali sono le possibili strade per evitare che lo studente arrivi a giugno senza il minimo di frequenza dei tre quarti dell’orario scolastico annuale?
Per valutare le diverse ipotesi è innanzitutto necessario un confronto con i genitori ed eventualmente con lo specialista che segue il ragazzo. Le possibilità possono essere:
-          proporre alla famiglia di proseguire con l’istruzione parentale, con esame di idoneità a fine anno scolastico. Tale soluzione potrebbe non essere adeguata perché preclude il possibile riavvicinamento, anche per tentativi, dello studente alla frequenza scolastica;
-          predisporre un PDP per studente BES sulla base della certificazione e considerare le assenze come rientranti nei motivi di deroga per salute (sulla base della delibera del Collegio dei docenti, ai sensi del d.lgs 59/2004, art.11, del D.P.R. 122/2009, art. 2, c. 10, e della C.M. 20/2011). In questo caso sarà necessario trovare dei momenti in cui il ragazzo possa fornire ai docenti elementi anche minimi per la valutazione.
Un genitore racconta al docente coordinatore di classe che il figlio è stata aggredito nel tragitto per tornare a casa, da un compagno di classe. Chiede alla scuola di intervenire: cosa può e deve fare il Ds?
In una situazione del genere l’azione è avvenuta esternamente ai locali scolastici e al di fuori degli orari delle attività curricolare ed extracurricolari: pertanto la scuola non ha responsabilità dirette sull’accaduto (soltanto il genitore della parte lesa potrebbe procedere con querela di parte). Va comunque considerato che l’istituzione scolastica ha un mandato formativo specifico rispetto a tutte le situazioni che si configurano come violenza relazionale, fino a sfociare in azioni di bullismo. Pertanto, nel caso in questione, il Ds deve mettere in atto le seguenti azioni:
-          convocare separatamente i genitori dei 2 ragazzi per ascoltare e raccontare i fatti
-          convocare il Consiglio di Classe per informare tutti i docenti e per raccomandare massima attenzione ad eventuali atteggiamenti e/o comportamenti visibili a scuola
-          effettuare un coordinamento con le figure del Referente per il bullismo, dello psicologo dello sportello d’ascolto, del servizio che le forze dell’ordine mettono a disposizione delle scuole per interventi su queste tematiche: si svilupperà da questo coordinamento una pianificazione di interventi educativi sulla classe, cercando di coinvolgere e sensibilizzare il ragazzo “aggressore”
Genitori separati con affido congiunto: in occasione di un viaggio di istruzione il padre autorizza la figlia mentre la madre esprime diniego alla partecipazione. La ragazza può effettuare il viaggio? Cosa deve fare il DS?
In caso di affido congiunto, in situazioni di non esplicita conflittualità, la normativa prevede che “Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora le dichiarazioni siano firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.”
Tale dispositivo vale per le decisioni che non riguardano questioni di “maggiore interesse”, quale può essere un viaggio di istruzione e qualora non venga esplicitato da uno dei due genitori espresso diniego, come invece nel caso in questione.
Nel caso in oggetto, il DS deve procedere come segue:
-         convocare il genitore che ha espresso diniego per fare un tentativo di sostenere la decisione della partecipazione al viaggio, evidenziando il valore didattico e formativo dell’esperienza;
-       qualora questo tentativo non raggiungesse l’effetto desiderato, il DS non può consentire la partecipazione, ma deve tempestivamente segnalare la situazione al Tribunale dei minorenni, dal momento che dal mancato accordo dei genitori sta derivando una situazione di forte disagio e disorientamento della studentessa.
La madre di un’alunna disabile chiede di autorizzare la presenza in classe, per alcune ore a settimana, di un terapista esperto nella problematica dell’alluna relativamente alla disabilità. È possibile?
L’accesso di personale esterno nelle classi è sempre argomento molto delicato, soprattutto in tema di disabilità. A definire tale possibilità deve essere il GLH operativo, al completo delle sue componenti ed all’unanimità della decisione.
Si suggerisce di predisporre un Regolamento per l’accesso dei terapisti approvato dal Consiglio di Istituto in cui vengono definiti i passaggi per l’accoglimento di tale richiesta:
·         domanda dei genitori con progetto dell’operatore specializzato e relativo CV;
·         organizzazione del GHO che approva tale richiesta, previa disponibilità dei docenti di classe ad accogliere la presenza della figura dell’operatore/terapista;
·         azioni amministrative: richiesta del certificato del Casellario Giudiziario all’operatore/terapista; controllo che la Polizza Assicurativa della scuola preveda copertura per    
         esperti esterni; informativa alle famiglie degli altri alunni della classe; sottoscrizione da parte dell’operatore/terapista di impegno alla privacy per tutto quanto visto e
         ascoltato a scuola e con divieto di realizzare foto e video all’interno degli ambienti scolastici, a persone e a cose;
·         richiesta di monitoraggio periodico del percorso, con invio di report mensile delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, da far pervenire al DS e al GLH operativo da
         parte dell’operatore/terapista.
È obbligatorio comunicare l’esito negativo ai genitori prima della pubblicazione degli esiti della classe? In caso affermativo, sulla base di quali riferimenti normativi?
I riferimenti normativi sull’argomento sono individuabili nell’art. 16 dell’OM 90/2001, nel comma 7, art. 1 del DPR 122/2009, nel comma 5, art. 1 del D.Lgs 62/2017. Il dettato di questi riferimenti determina la necessità di una informazione tempestiva riguardo i processi di apprendimento e di valutazione, prevedendo che le istituzioni scolastiche adottino modalità di comunicazione efficaci e trasparenti. Le modalità specifiche sono affidate all’autonomia delle scuole (area riservata del registro elettronico, telefonata, incontro), inserite nel Regolamento di Istituto e comunicate in modo chiaro ai genitori.
Scrutini a distanza: sono validi i verbali con firme in scansione?
Secondo il CAD (Codice di Amministrazione Digitale) - D.Lgs. 82/2005, un documento informatico assume validità giuridica soltanto se vi è apposta una firma elettronica. Per cui, per dare valore agli atti degli scrutini nella forma di documenti digitali, dopo le firme in scansione è necessaria la firma digitale del DS o anche dei docenti se in possesso di firma elettronica individuale. Gli stessi documenti possono essere conservati anche in forma cartacea e in tal caso vi deve risultare apposta la firma autografa di tutti (docenti e DS), dal momento che in versione cartacea la firma digitale non ha valore giuridico.
Come deve porsi la scuola rispetto alle foto e ai video fatti dai genitori durante le recite scolastiche?
Rispetto a tale diffusa situazione la scuola non ha responsabilità: le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali. Anche in ordine alla diffusione che ne operano i genitori o chi ha raccolto le immagini, alla scuola non possono essere imputati profili di responsabilità. In via informativa, il DS può comunicare ai genitori con una circolare il fatto che essi stessi e non la scuola sono responsabili dell’utilizzo delle immagini raccolte privatamente in occasione di manifestazioni scolastiche, al fine di sensibilizzarli su tale delicata situazione.
In sede di scrutinio un docente dichiara di non avere elementi di valutazione per alcuni alunni che, avendo fatto numerose assenze, non ha avuto modo di sottoporre a prove di verifica. Come si procede? Si possono ravvedere profili di responsabilità del docente?
In tale situazione, anche senza formali prove di verifica, il docente deve fornire al Consiglio di Classe elementi per esprimere una valutazione: sulla base di tali elementi, il CDC propone e delibera un voto. Il docente deve essere chiamato a rispondere della mancanza di prove di verifica: gli aspetti valutativi non sono legati alle prove indicate comunemente come interrogazioni e compiti in classe. Il docente può e deve cogliere ogni occasione, anche informale, per avere materiale per la valutazione. Per cui si ravvedono sicuramente profili di responsabilità di cui il docente deve rispondere.
Il Consiglio di Classe convocato per irrogazione di sanzione disciplinare ad un alunno, deve prevedere la presenza di rappresentanti dei genitori e degli studenti?
La risposta è affermativa. Secondo la nota MIUR prot. 3602/P0 del 31 luglio 2008 “l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. 297/1994) è nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga”
I genitori di un alunno di quarta classe di scuola primaria, in un piccolo centro, autorizzano il proprio figlio all’uscita autonoma. Il DS può/deve accettare? In caso di richiesta per un alunno disabile?
La normativa di riferimento è l’art. 19 del decreto legge 148/2017, convertito in legge 172/2017 che ha previsto la possibilità che i genitori/tutori autorizzino l’uscita autonoma dei minori di 14 anni. Il MIUR ha pubblicato a chiarimento la nota 2379 del 12/12/2017. In base a tali disposizioni, il genitore ha la facoltà di autorizzare il proprio figlio ad uscire autonomamente da scuola in base a: età/grado di autonomia/specifico contesto. Va tenuto presente che non è la scuola che autorizza, ma sono genitori a farlo rispetto al proprio figlio.
In caso di situazioni che si evidenziano come inadeguate (esempio di alunno disabile o troppo piccolo per età) in linea di diritto il DS non può impedire che i genitori autorizzino all’uscita autonoma il proprio figlio. In tali circostanze il DS, come primo passaggio, deve aprire una riflessione con la famiglia per rivedere la scelta; nel caso in cui resti ferma una decisione inopportuna da parte dei genitori, che mette a rischio il minore, resta in capo al DS la responsabilità di segnalare la situazione ai Servizi Sociali Territoriali e/o al Tribunale dei Minori
Quali accorgimenti per la redazione e pubblicazione delle graduatorie di accoglimento delle iscrizioni?
In sintesi:
-          Attenersi rigorosamente ai criteri deliberati dal CDI e pubblicati nella domanda di iscrizione (si suggerisce di indicare sempre una corrispondenza dei criteri a punteggi oggettivi e non discrezionali)
-          Verificare a campione le autocertificazioni sottoscritte secondo la legge 445 del 2000
-          Si consiglia di evitare la pubblicazione nel sito web: in periodo di emergenza sanitaria è possibile invio della graduatoria per mail a tutti gli iscritti o pubblicazione in forma riservata, previo invio di password ai soli interessati
Quanto al numero di alunni da accogliere il DS deve considerare due aspetti:
-          da un lato riferirsi al numero di alunni per classe previsto dal DPR 81/2009 per i rispettivi ordini di scuola, in considerazione della aule realmente disponibili per l’accoglimento (non accettare iscrizioni su previsioni di nuovi spazi non concretamente acquisiti)
-          da un altro lato deve considerare il diritto all’istruzione pubblica e quindi, per gli alunni non accolti, è necessario supportare le famiglie nell’individuazione di un’altra istituzione scolastica, anche riferendosi alle scuole afferenti al medesimo ambito territoriale e all’Ufficio scolastico Territoriale
Alunno con comportamenti ingestibili, pericoloso per sé e per gli altri, con famiglia che scarica ogni responsabilità di gestione sulla scuola senza ascoltare suggerimenti sulle azioni da intraprendere. Cosa può e deve fare il DS?
Il DS deve procedere come segue:
-          Mettere in atto tutte le misure a livello organizzativo interno: assegnare alla classe un supporto come organico potenziato; prestare massima attenzione alle misure di sicurezza; allertare i collaboratori scolastici e i docenti anche delle altre classi del plesso; convocare in forma ufficiale i genitori con il supporto dello Sportello d’ascolto della scuola, per dare indicazioni sulla necessità di una valutazione specialistica dell’alunno (gli incontri vanno sempre verbalizzati); documentare gli episodi di pericolosità con relazioni circostanziate da parte dei docenti; dare notizia della situazione all’USR di competenza
-          In secondo passaggio, qualora le misure sopra indicate non abbiano esito positivo, segnalare la situazione ai Servizi Sociali territoriali
-          In caso di inerzia dei Servizi Sociali, segnalare il caso al Tribunale dei Minori
Si raccomanda di seguire i passaggi in modo tanto più rapido quanto più è grave il quadro: non esitare a segnalare al Tribunale le situazioni in quanto il DS potrebbe poi dover rispondere anche di danni subiti dai docenti in casi di particolare aggressività
In chiusura di iscrizioni risultano pervenute domande per formare una classe in più. Ci sarebbe la possibilità di avere un’aula aggiuntiva suddividendo in due ambienti un’aula molto grande. Come deve procedere il DS?
Nella situazione descritta il DS deve prestare molta attenzione alla concreta possibilità di effettuare i lavori descritti per accogliere una classe in più. Gli interventi strutturali sugli edifici sono a carico dell’ente locale (comuni o province) e deve essere assicurato che nel mese di settembre l’aula sarà disponibile. Si suggerisce in tali situazioni di non accogliere iscrizioni per formare una classe in più se l’ambiente non è fisicamente assicurato in fase di richiesta di organico.
CRISTINA COSTARELLI
info@cristinacostarelli.it
cristina.costarelli.anp@gmail.com

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